Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano | Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco. | A decorrere dal 10 dicembre 2020: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. | Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 14 gennaio 2021. | Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali) è in elenco E, ma è soggetto ad una disciplina a parte per quanto riguarda l’ingresso in Italia (Ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021). Anche il Brasile è soggetto a misure speciali (Ordinanza 16 gennaio 2021). |